Mag 20, 2022 | News

Causa C-377/20 – Servizio Elettrico Nazionale e a. / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e a. – Abuso di posizione dominante: la Corte di Giustizia specifica gli elementi idonei a caratterizzare lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante

Con la sentenza resa nella Causa C-377/20, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”) ha individuato gli elementi idonei a caratterizzare lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante.

Partendo dal presupposto che il bene ultimo da tutelare contro lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante è il benessere dei consumatori, sia finali che intermedi, la CGUE sancisce tuttavia che un’autorità garante della concorrenza assolve l’onere della prova a suo carico se dimostra che una pratica di un’impresa in posizione dominante è idonea a pregiudicare. Senza che sia quindi necessario che la medesima dimostri che detta pratica abbia, per giunta, la capacità di arrecare un danno diretto ai consumatori.

In particolare, un’autorità garante della concorrenza – sancisce la Corte – può limitarsi a dimostrare la sola capacità dell’impresa dominante di restringere la concorrenza e di produrre gli effetti escludenti addebitati, non essendo necessario provare anche che il risultato atteso dal comportamento illecito sia stato raggiunto.

Pertanto, il fatto che l’impresa riesca a dimostrare l’assenza di effetti della condotta anticoncorrenziale non può essere considerata sufficiente, di per sé, a escludere l’applicazione dell’art. 102 TFUE.

Inoltre, per la CGUE non è necessario neppure provare l’intento escludente, in quanto “l’esistenza di una pratica (…) abusiva da parte di un’impresa in posizione dominante dev’essere valutata sulla base della capacità di tale pratica di produrre effetti anticoncorrenziali“.

Dal canto loro, le imprese in posizione dominante possono senz’altro “reagire” alle pratiche commerciali dei loro concorrenti, ma devono farlo ricorrendo ai mezzi propri della regolare concorrenza, vale a dire basata sui meriti. Per cui, se la stessa pratica posta in essere dall’impresa in posizione dominante non può essere adottata anche dall’ipotetico concorrente altrettanto efficiente senza sfruttare le risorse e/o i mezzi propri della posizione dominante, quella stessa pratica non può essere considerata propria di una concorrenza basata sui meriti.

Da ultimo, la Corte ha riconosciuto che un’impresa in posizione dominante può tuttavia sottrarsi al divieto di cui all’articolo 102 TFUE, dimostrando che la pratica in questione era obiettivamente giustificata oppure controbilanciata da vantaggi a beneficio anche dei consumatori.

Ricerca news

Altre notizie